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CRITERI DI ATTRIBUZIONE E FORME DI INCENTIVAZIONE In questa pagina: Una distinzione da fare è quella tra strumenti di agevolazione diretti e indiretti: nel primo caso l’impresa riceve contributi sotto forma di denaro, mentre nel secondo caso il beneficio è indiretto, cioè l’impresa usufruisce di tagli fiscali a fronte di un determinato investimento, oppure il beneficio può consistere in una forma di garanzia su un finanziamento ottenuto da un Istituto bancario a da una finanziaria.
Di seguito riassumiamo i vari “tipi” di agevolazioni: Contributo in conto capitale: consiste nel classico contributo “a fondo perduto”. Viene normalmente calcolato in percentuale delle spese ammissibili e non è prevista alcuna restituzione di capitale o pagamento di interessi. Normalmente non sono necessarie garanzie, tranne i casi nei quali è prevista l’erogazione di un anticipo. Il contributo viene concesso a fronte di un investimento dell’imprenditore per la realizzazione di opere o l’acquisto di beni strumentali che abbiano effetti durevoli sull’impresa ed è calcolato in percentuale sul totale dell’investimento. Il contributo viene erogato solo a fronte della presentazione di documentazione di spese (fatture dei fornitori saldate). Contributo in conto esercizio (gestione): corrisponde a un contributo in conto capitale, differisce solo per quanto riguarda l’imposizione fiscale alla quale viene assoggettato. In questo caso infatti il contributo viene identificato come ricavo e deve essere tassato nel periodo di competenza e per l’intero importo. Normalmente questa tipologia di agevolazione viene concessa per contribuire alle spese di gestione (personale, pubblicità, viaggi, locazioni immobiliari, oneri finanziari, ecc.) che i beneficiari devono sostenere a fronte di un determinato progetto. Contributo in conto interessi: si tratta di un contributo che viene concesso quando si stipula di un finanziamento a medio e lungo termine. Il contributo viene erogato direttamente dall’istituto finanziatore, il quale se ne servirà per abbassare il tasso di interesse applicato al finanziamento dell’impresa beneficiaria. L’entità dell’agevolazione è calcolata attualizzando la differenza tra tasso ordinario e tasso agevolato. Si deve distinguere la data di stipulazione del finanziamento alle normali condizioni di mercato da quella di approvazione dell’agevolazione. Non vengono richieste particolari garanzie da parte dell’ente agevolatore, in quanto normalmente si ritiene sufficiente l’esito positivo dell’istruttoria effettuata dall’istituto finanziatore. Mutuo agevolato: consiste in pratica in un contributo in conto interessi, dove la stipula del finanziamento e la concessione dell’agevolazione avvengono contemporaneamente. Il finanziamento, se viene erogato, viene concesso esclusivamente a condizioni agevolate. L’agevolazione consiste in un finanziamento a medio/lungo termine con un tasso di interesse inferiore a quello di mercato. Contributo in conto canoni: è paragonabile a un contributo in conto interessi, l’agevolazione (a fondo perduto) è concessa per abbattere il costo di un contratto di locazione finanziaria (leasing) stipulato a costi di mercato. Concessione di garanzia: in alcuni casi l’agevolazione consiste nell’offrire garanzie per finanziamenti a medio e lungo termine che altrimenti l’imprenditore non sarebbe stato in grado di fornire. A questo scopo particolare importanza rivestono i fondi di garanzia normalmente istituiti presso i Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi. Bonus fiscale: In pratica si tratta di un contributo in conto capitale a tutti gli effetti (compreso l’aspetto fiscale), che viene erogato sotto forma di detrazione dall’importo spettante dall’ammontare delle varie imposte che l’azienda deve pagare sul proprio conto fiscale, cioè, l’impresa riceve un contributo sotto forma di “bonus” fiscale. Esso consente all’impresa di non pagare le imposte come IRPEG, IVA, IRPEF ed anche quelle dovute a titolo di sostituto d’imposta che confluiscono sul suo conto fiscale fino al raggiungimento dell’ammontare del bonus. Il bonus deve essere utilizzato entro 5 anni dalla sua concessione. Il bonus è considerato un vero e proprio contributo in conto capitale anche a fini fiscali. Credito d’imposta: il contributo viene concesso come credito d’imposta non rimborsabile. Esso può essere fatto valere al momento del pagamento di IVA, IRPEF, IRPEG ed altri versamenti effettuati in acconto o saldo di tutte le imposte indicate nella circolare 219/e del 18 settembre 1999. Il credito d’imposta deve essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per un importo pari all’agevolazione ricevuta. Questo tipo di agevolazione non è considerata un ricavo.
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Da ormai qualche tempo, inoltre, due nuovi parametri hanno fatto ingresso nel mondo del finanziamento agevolato, l'ESN (Equivalente Sovvenzione Netto) e l'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) : essi nascono dalla volontà dell'Unione Europea di fare sì che le agevolazioni erogate dagli Stati membri alle proprie aziende, siano tra loro omogenee e che non avvengano squilibri che alterino l'assetto di pari opportunità voluto dalla UE per la libera concorrenza. Infatti, erogare una somma a fondo perduto ad un'impresa operante in un paese con bassa pressione fiscale o erogare la stessa cifra ad un'altra impresa operante in un paese con un'alta pressione fiscale comporta dei benefici, al netto delle tasse, che non sono equiparabili ; allo stesso modo erogare un finanziamento agevolato ad un tasso, poniamo del 5% ad un'impresa operante in un paese con un basso costo del denaro produce a quell'impresa vantaggi sicuramente minori dello stesso finanziamento concesso ad un'impresa con alto costo del denaro. Da qui nasce l'esigenza di definire un parametro unico, un minimo comune denominatore che consenta di paragonare tra loro gli aiuti che sono concessi in ambienti a differente fiscalità e differenti costi di approvvigionamento del denaro. Ecco quindi la definizione dell'ESN e dell'ESL, grazie ai quali è possibile riportare tutte le forme di aiuti collegati all'investimento, indipendentemente dal paese in cui saranno erogati, ad una stessa unità di misura che consenta di confrontarli tra loro o con tetti di intensità predefiniti. L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è il valore dell'agevolazione concessa a un'impresa, al lordo delle tasse, rapportato all'intero ammontare dell'investimento, dove, per rendere omogenei e confrontabili i valori, tutti i flussi devono essere attualizzati a una medesima data. L'Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) è il valore dell'agevolazione ricevuta attualizzata al netto delle imposte attualizzate. In altre parole l'ESN è quello che rimane all'impresa della sovvenzione ricevuta, una volta che sono state pagate le tasse.
Inizio pagina Nuove procedure di erogazione Il D.L. 31 marzo 1998 n.123 ha definito con precisione i procedimenti ed i moduli organizzativi per l’attribuzione delle agevolazioni. Procedura automatica: questo tipo di procedura si applica quando non è necessaria, per effettuare l’intervento, un’istruttoria di carattere tecnico, economico o finanziario. Questo tipo di intervento è concesso in misura percentuale, ovvero in misura fissa di ammontare predeterminato, sulle spese ammissibili sostenute, successivamente alla presentazione della domanda, ovvero nel corso dell’esercizio precedente. Il Ministro competente per materia o la regione o gli enti locali competenti determinano previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare massimo dell’intervento concedibile e degli investimenti ammissibili, nonché le modalità di erogazione. Procedura valutativa: La procedura valutativa si applica a progetti o programmi organici e complessi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda. Sono tuttavia ammissibili, nei casi previsti dalla legge, anche le spese sostenute nell’anno antecedente ovvero, nel caso di procedimento a graduatoria, a partire dal termine di chiusura del bando precedente. A differenza della procedura automatica in quella valutativa l’ente erogatore non valuta solo il rispetto dei requisiti formali di ammissibilità, ma procede ad una vera e propria istruttoria sul merito del progetto e sulla sua validità tecnica, economica e finanziaria: in questo caso sono prese in considerazione la redditività, le prospettive di mercato ed il piano finanziario per la realizzazione dell’iniziativa.
All’interno della procedura valutativa si possono distinguere due procedure: Procedimento a graduatoria: si caratterizza per prevedere nel bando di gara una dettagliata esposizione dei contenuti, delle risorse, dei termini iniziali e finali di presentazione della domanda. La selezione delle domande è basata su parametri oggettivi predeterminati, attraverso una valutazione comparata, all’interno di specifiche graduatorie. Procedimento a sportello: si caratterizza per l’istruttoria delle agevolazioni secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell’intervento e alle tipologie delle iniziative, per l’ammissibilità all’attività istruttoria. In caso le risorse siano insufficienti le agevolazioni vengono assegnate in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande presentate.
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