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REGIME "DE MINIMIS"

La regola del "de minimis"

Per semplificare la normativa relativa alla regolamentazione degli aiuti di stato, la Commissione ha quindi introdotto una regola denominata “de minimis” (ossia regola del “valore minimo”). Tale norma stabilisce che, al di sotto di una determinata soglia quantitativa, gli aiuti possano essere erogati alle imprese senza che l’ente erogatore notifichi lo strumento alla Commissione Europea (notifica altrimenti obbligatoria).

Prima di fare domanda su una legge sottoposta al regime di “de minimis” è fondamentale che l’azienda accerti se nei tre esercizi precedenti alla domanda abbia già ricevuto agevolazioni pubbliche e, in caso positivo, quale ne sia stato l’ammontare e se le stesse agevolazioni fossero sottoposte o meno alla regola del “de minimis” (in caso positivo bisogna verificare di non aver già raggiunto, nel medesimo periodo, il massimale di 200.000 Euro).

Fondamentale è poi il rispetto del principio generale della non cumulabilità tra gli strumenti agevolativi implicante il fatto che, per uno stesso tipo di investimento, non è possibile richiedere agevolazioni su più strumenti.

È infine opportuno verificare che, nella legge su cui si intende presentare una domanda di agevolazione, non esistano altri vincoli o requisiti di non cumulabilità (anche più restrittivi di quelli stabiliti a livello comunitario) con altri leggi o strumenti sia comunitari che nazionali o regionali.

Recentemente, la Commissione europea ha portato a 500 mila euro la soglia "De minimis" per gli aiuti di stato, riferita al totale delle agevolazioni in qualsiasi forma ottenute dall’impresa in un periodo di tre anni (dal 01/01/2008 al 31/12/2010).

La misura, approvata in tempi rapidissimi per aiutare il sistema produttivo europeo ad affrontare l'attuale difficile situazione economica, fa parte di un pacchetto di interventi di supporto alla competitività delle imprese.

 


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